Il 28 febbraio 2023 entra in vigore la Riforma Cartabia. Al via la volontaria giurisdizione dal notaio

Il  28 febbraio 2023 entra in vigore la riforma Cartabia in materia civile, in base alla quale ci si potrà rivolgere anche al notaio, oltre che al giudice, per i procedimenti di volontaria giurisdizione.

La riforma prevede che il notaio - in quanto pubblico ufficiale e garante di imparzialità e terzietà - possa rilasciare le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e delle scritture autenticate nei quali intervenga un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell’amministrazione di sostegno (necessarie per vendere o acquistare un immobile, accettare un’eredità, intervenire in un atto di mutuo, ecc.) oppure relative ad atti che hanno ad oggetto beni ereditari

Maurizio Luraghi, presidente del Consiglio Notarile di Bergamo: “La riforma della volontaria giurisdizione garantisce procedure più snelle e veloci a vantaggio dei cittadini, in particolari i più fragili e, contestualmente consente un alleggerimento del carico giudiziario dei Tribunali. A Bergamo sono coinvolti tutti i notai del distretto a cui i cittadini potranno rivolgersi con la certezza di una procedura sicura, rapida ed efficace”. 

La riforma, la cui entrata in vigore è stata anticipata dal 30 giugno 2023 al 28 febbraio per snellire i tempi della giustizia, crea così un “doppio binario” che consente alle parti di scegliere se rivolgersi all’autorità giudiziaria o al notaio incaricato della stipula dell’atto, offrendo il vantaggio di una maggiore snellezza e velocità nel rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto degli interessi superiori sia di una categoria fragile (minori ed incapaci) che di una materia complessa, quale quella dei beni ereditari.

I notai diventano alternativi al giudice tutelare quale presidio di legalità.

A titolo esemplificativo, come funziona la procedura dal notaio:

  1. Il notaio rogante – ovvero quello incaricato della stipula dell’atto – rilascia l’autorizzazione, verificando la necessità o l’utilità evidente dell’atto di straordinaria amministrazione nell’interesse della persona sottoposta a misura di protezione ovvero in relazione ai beni ereditari e determina le cautele necessarie per il reimpiego delle somme riscosse dall’incapace in dipendenza all’atto autorizzato.
  2. Il notaio comunica l'autorizzazione alla Cancelleria del Tribunale e al Pubblico Ministero presso il tribunale che sarebbe stato competente a emettere il provvedimento. 
  3. L’autorizzazione rilasciata dal notaio acquista efficacia dopo 20 giorni dalle comunicazioni al Tribunale e al Pubblico Ministero, senza che sia stato proposto reclamo.

L’autorizzazione può essere rilasciata solo dal «notaio rogante». Un notaio non può stipulare l’atto in base all’autorizzazione rilasciata da un altro notaio.

Per ulteriori informazioni: https://notariato.it/it/famiglia/volontaria-giurisdizione/