Il contratto di compravendita definitivo
Il contratto definitivo rappresenta il culmine della complessa e delicata attività svolta dal notaio, coadiuvato dal personale di studio ed eventualmente da personale esterno (visuristi, geometri, altri professionisti).
Per garantire il risultato sperato, il notaio deve anche:
- ricostruire l'esatta situazione catastale dell'immobile compravenduto: per far ciò, il notaio consulterà, anche telematicamente, i pubblici registri (Catasto, Registri Immobiliari);
- verificare la libertà dell'immobile da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, vincoli);
- verificare la regolarità urbanistica dell'immobile (nei limiti e con le prescrizioni previste dalla Legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive modificazioni);
- specificare le modalità di pagamento del prezzo pattuito, descrivendo in atto gli assegni circolari e/o bancari emessi o tratti a favore del venditore, nonché, in caso di pagamento mediante bonifico bancario, gli estremi dello stesso;
- indicare se le parti si sono avvalse di agenti immobiliari;
- individuare eventuali norme fiscali che consentano all'acquirente di usufruire di un trattamento tributario di favore.
In quest'ambito assume particolare rilevanza la normativa fiscale dettata per l'acquisto della prima casa di abitazione, che consente di ottenere l'applicazione di aliquote d'imposta più favorevoli:
a) nel caso di acquisto da privato, imposta di registro nella misura del 3% (anziché del 7%) oltre alle imposte di trascrizione e di catasto in misura fissa (anziché nella misura rispettivamente del 2% e dell'1%);
b) nel caso di acquisto dall'impresa costruttrice (entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori), imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura del 4% (anziché del 10%) sul prezzo dichiarato, oltre alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa;
Per poter usufruire delle agevolazioni previste per la “prima casa”, l'acquirente deve:
- essere residente o svolgere la propria attività lavorativa nel Comune in cui si trova l'immobile acquistato o impegnarsi a trasferire la residenza in tale Comune entro 18 mesi dall'acquisto (rogito);
- non essere proprietario in via esclusiva di altre abitazioni nel predetto Comune;
- non essere proprietario, neppure per quote, in tutto il territorio nazionale di altre abitazioni acquistate con le agevolazioni “prima casa”;
- acquistare un'abitazione che non rivesta caratteristiche "di lusso" (secondo parametri fissati dalla legge).
In caso di successiva cessione (vendita o donazione) della casa acquistata con le agevolazioni prima che siano decorsi 5 anni dall'acquisto, scatta l'obbligo di pagare le imposte nella misura normale sopra indicata, con sovrattasse e interessi, a meno che, entro un anno dalla alienazione, non si riacquisti un'altra casa da adibire ad abitazione principale. In questo caso, si usufruirà anche di un credito d'imposta a valere sul nuovo acquisto.
Detto credito d'imposta spetta anche in caso di vendita dopo i cinque anni dall'acquisto originario, qualora entro un anno si proceda al riacquisto di una casa da destinare ad abitazione principale.
Nel caso una persona fisica (non nell’esercizio di impresa) acquisti un’abitazione soggetta a imposta di registro (non a IVA) la base imponibile per collocare l’imposta non è data dal prezzo d’acquisto, ma dal valore catastale dell’immobile ottenuto moltiplicando la rendita catastale per il coefficiente di 115,5, per quanto riguarda la prima casa e di 126 per le abitazioni successive (cosiddetto “prezzo-valore”)
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