I rapporti patrimoniali tra coniugi
Il Notaio presta la sua opera in materia di famiglia, per esempio quando viene richiesta la stipula di una convenzione matrimoniale relativa ai rapporti patrimoniali.
In primo luogo, il Notaio analizza i motivi che condizionano le richieste dei coniugi. Quindi, per consentire loro una scelta libera e consapevole, espone i risvolti giuridici e pratici delle varie opzioni:
a) regime patrimoniale familiare di comunione legale: non incide sulle situazioni di proprietà del passato, ma solo per quelle future, determinando la caduta in comunione di ogni acquisto compiuto dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, con esclusione dei beni personali;
b) separazione dei beni: consente a ciascun coniuge di conservare la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio, non modificando la situazione patrimoniale precedente;
c) costituzione di fondo patrimoniale: permette a uno o a entrambi i coniugi - o anche a terzi - di destinare beni immobili o mobili, iscritti in pubblici registri o titoli di credito, al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, impedendo l'esecuzione sui tali beni da parte di eventuali creditori particolari dei coniugi o titolari di obbligazioni sorte per scopi estranei ai suddetti bisogni.
Una volta richiesti i documenti necessari alla preparazione dell'atto prescelto, ne segue la stipulazione. In ultimo, si procede al compimento delle varie formalità che la legge prescrive in relazione al tipo di atto: registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, trasmissione al Comune della convenzione (al fine dell'annotamento a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi interessati) ed eventuale trascrizione presso l'Agenzia del Territorio.