Il contratto preliminare d'acquisto

Compiute le necessarie verifiche e pattuiti con il venditore i termini del contratto, si procede alla stipula del preliminare, che a norma di legge deve essere registrato e può essere trascritto presso l’Agenzia del Territorio.
La trascrizione rende pubblico il contratto preliminare, salvaguardando l'acquirente dalle conseguenze dannose  di trascrizioni pregiudizievoli sull'immobile (pignoramenti, sequestri, altro), che potrebbero intervenire tra la stipula del preliminare e quella del contratto definitivo, o del fallimento del venditore. In quest'ultima ipotesi è disposto un privilegio per l'acquirente rispetto agli altri creditori nel recupero delle somme versate e delle spese sostenute.


La trascrizione del preliminare è pertanto consigliabile e comunque particolarmente opportuna nei seguenti casi:

a) quando il venditore è un imprenditore;
b) quando tra la stipula del contratto preliminare e quella del definitivo si devono eseguire lavori di ristrutturazione, chiedere concessioni, autorizzazioni o condoni, finanziamenti, altro;
c) quando tra il preliminare e il definitivo intercorre un lungo lasso di tempo;
d) quando viene versata una caparra di importo elevato.

La trascrizione del contratto preliminare comporta costi aggiuntivi che solo in parte sono recuperabili. In ogni caso il costo di un preliminare trascritto è enormemente inferiore al danno che può derivare dalla mancata trascrizione.

Il compenso del notaio incaricato di stipulare sia il preliminare sia il definitivo, salvo casi particolari, non supererà di molto quello che gli è dovuto per la sola stipula del definitivo, poiché la maggior parte degli accertamenti compiuti dal Notaio vanno fatti anche per il solo definitivo.